Soggetti tutelati: gli Autori
Il codice civile all'art. 2576 e la legge sul diritto d'autore all'art. 6 stabiliscono che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Cosa significa? Che l'acquisizione del diritto è data dal solo fatto della creazione dell'opera, senza che siano richiesti ulteriori adempimenti o formalità, quali possono essere la pubblicazione dell'opera o il deposito o la registrazione, e che l'autore, ovvero la persona che ha creato l'opera, acquista a titolo originario.
Il diritto si acquista senza l'adempimento di formalità quali il deposito, la registrazione o altro. Infatti l'omissione del deposito dell'opera non pregiudica l'acquisizione e l'esercizio del diritto d'autore.
Le opere collettive
Le opere collettive sono opere, di solito letterarie, che sono create mediante l'unione di lavori minori o frammenti di lavori, dovuti ad autori diversi, che sono riuniti per uno scopo determinato, per lo più divulgativo, didattico o scientifico. L'esempio classico è dato dalle enciclopedie, ma oggi sono comprese in questa categoria anche i giornali e le riviste.
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Le opere in comunione
La legge si occupa di regolare anche il caso delle opere in comunione, nelle quali i contributi di ciascun autore sono indistinti e irriconoscibili.
La legge rende applicabili alle opere in comunione le norme che regolano la comunione e offre al singolo autore di far valere singolarmente il diritto morale. Inoltre l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né essere modificata, o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori.
In caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria.
Le opere multimediali
Le opere multimediali sono opere che, grazie alla tecnologia digitale, riuniscono su uno stesso supporto opere di generi e di mezzi espressivi diversi (parola, musica, immagini) e le collegano e le amalgano in modo da trattare e rappresentare, in modo unitario, un dato argomento.
Le caratteristiche comuni delle opere multimediali sono:
1. di essere formate da opere di genere diverso (testo, musica, immagini, ecc.);
2. di essere ridotte nel formato digitale;
3. di essere consultabili in modo interattivo (generalmente tramite un software).
I pubblici registri tenuti da S.I.A.E.
Il Pubblico Registro Cinematografico è un registro di pubblicità che la legge ha affidato alla S.I.A.E. e rientra nell'ambito delle disposizioni emanate dallo Stato a sostegno della cinematografia nazionale.
L'iscrizione nel Registro delle opere cinematografiche italiane di lungometraggio, cortometraggio e di attualità e la trascrizione degli atti di disposizione e trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, hanno piena efficacia probatoria nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai fini del pagamento dei premi e contributi governativi, che sono disposti sulla base delle segnalazioni bimestrali effettuate dalla S.I.A.E., integrate dai dati d'incasso conseguiti per le attività di sfruttamento cinematografico dell'opera.
Il Pubblico Registro Cinematografico è gestito dalla Sezione Cinema della Direzione Generale della S.I.A.E. (Viale della Letteratura 30, Roma, telefono 06-5990-325/328, fax 06-5990006), il cui ufficio predispone l'iscrizione delle pellicole, cura l'annotazione degli atti notificati da un Ufficiale Giudiziario ( l'atto deve essere registrato presso un Ufficio del Registro, provvisto di "nota di trascrizione" e contenente gli elementi essenziali e la firma delle persone interessate) e infine svolge un'attività di certificazione. Vi è un apposito tariffario con indicati i costi relativi a ciascun tipo di opera che deve essere registrata.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30, il pubblico può prendere visione del Registro ed ottenere certificati o copie ad uso privato delle registrazioni e trascrizioni effettuate.
