Opere tutelate
Le opere letterarie
La legge sul diritto d'autore tutela le opere appartenenti alla letteratura, espresse in qualsiasi modo o forma, purché dotate di carattere creativo, unico e sufficiente requisito per la nascita del diritto di autore.
Più specificamente, all'art. 2 l.d.a. sono indicate, a titolo esemplificativo e quindi non tassativo, le singole categorie di opere protette nell'ambito della letteratura, ovvero le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose; il legislatore si premura di specificare che la protezione ha per oggetto l'opera espressa sia in forma scritta sia in forma orale.

Le opere musicali
La legge sul diritto d'autore proteggere pertanto ogni forma di espressione musicale, che si avvale di una successione di suoni e silenzi. Le opere attinenti la materia musicale, ma di carattere letterario o didattico, come i trattati di musica, le opere di critica musicale e simili non rientrano in questa categoria. Il concetto di composizione vale invece per ogni specie di componimento musicale, dall'opera sinfonica alla canzonetta. La norma annovera anche quelle combinate con un'opera letteraria, quali il melodramma, le operette o le commedie, tutti casi di opere composite.
Rilievo hanno anche le cosiddette variazioni musicali, composizioni derivanti da cambiamenti o da sviluppi di toni, elementi armonici e melodici del tema di una preesistente composizione di un altro autore o dello stesso autore che crea la variazione.
La classificazione operata dalla legge non esclude però la tutela di creazioni diverse, come quelle che possono risultare da tecniche nuove o da nuove forme di espressione, come per esempio la musica concreta.
Il discorso circa il nucleo proteggibile dell'opera musicale è semplice: se sussistono i requisiti generali di sufficiente complessità, di novità oggettiva e di originalità, come prospettati nella pagina sulle opere in generale, l'opera è riservata nel suo complesso all'esclusiva dell'autore. Naturalmente anche nella musica esiste un fondo comune: stilemi melodici, armonici, ritmici tipici di aree culturali o generi musicali, motivi del folklore, ecc... Chi vi attinge potrà certo proteggere la sua opera, originale in quanto utilizza questi elementi non originali in una composizione più ampia e complessa, ma non potrà pretendere per l'avvenire che i terzi si astengano dall'utilizzare gli stessi elementi per nuove e originali composizioni.
Le opere coreografiche e pantomimiche
Per opera coreografica si intende l'arte di comporre balletti, con la descrizione delle varie figure e la loro armonizzazione con la musica; l'insieme delle figure che costituiscono un balletto.
Per opera pantomimica si intende la rappresentazione teatrale affidata esclusivamente all'azione mimica; può essere accompagnata da musiche o da voci fuori campo.
La particolarità della tutela è data dal requisito della fissazione "della traccia per iscritto o altrimenti", quindi della fissazione della forma espressiva dell'opera.
La S.I.A.E. da qualche anno ha aperto alla intermediazione dei diritti sulle opere coreografiche e pantomimiche tramite la sezione Lirica.
Per le opere coreografiche è abituale il deposito in S.I.A.E. di una registrazione video, che ne consenta l'immediata e completa individuazione; se la registrazione non fosse disponibile, si potrà concordare con gli uffici il deposito di una documentazione alternativa, in base a cui sia possibile tracciare un profilo completo dell'opera.

Le opere figurative e plastiche
Tra le opere protette dalla legge sul diritto d'autore ci sono quelle che appartengono al campo delle arti figurative, che, secondo un'elencazione esemplificativa, sono quelle della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e di altre arti figurative similari, compresa la scenografia.
Queste opere sono anche definite opere in esemplare unico, poiché il supporto materiale nel quale sono incorporate non è solo un mezzo per comunicare l'opera, ma è l'opera stessa, direttamente creata e plasmata dall'autore. A tali opere si applica la disciplina sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti, detto anche "diritto di seguito". A questo proposito si può citare il fenomeno dei cd. multipli: opere riprodotte in copie con mezzi, per esempio, meccanici sui quali l'autore apporta di propria mano ritocchi o modifiche o la sola firma autografa, che per tal motivo acquistano lo stesso valore (economico) degli originali.
Alle opere figurative, ai fini dell'applicazione del diritto di seguito sono equiparati i manoscritti originali di opere letterarie o musicali. Come le opere figurative i manoscritti sono considerati esemplari unici, creati (graficamente) a seguito dell'intervento diretto dell'autore.
Le opere fotografiche e le fotografie semplici
La legge italiana opera una distinzione tra le fotografie dotate di carattere creativo, tutelabili come oggetto di diritto d'autore, dalle semplici fotografie, tutelabili come oggetti di diritto connesso.
La distinzione operata dalla legge ha la sua giustificazione nel fatto che non possono essere soggette a una disciplina unitaria, e per cui messe sullo stesso piano, fotografie che hanno espresso una personale visione della realtà, risultato delle scelte e dell'attività preparatoria del fotografo, e quelle prive di qualsiasi contenuto espressivo, ma riproduzione meccanica della realtà. Solo nel primo caso potrà essere individuato l'elemento creativo.
Le semplici fotografie
Per quanto riguarda le semplici fotografie, in capo all'autore la legge riconosce alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, che sono elencati all'art. 88 l.d.a.:
1) il diritto esclusivo di riproduzione;
2) il diritto esclusivo di diffusione e spaccio,
Se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto spetta al datore di lavoro.
La legge stabilisce inoltre che gli esemplari delle foto devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo (o della ditta dal quale il fotografo dipende);
2) la data dell'anno di produzione;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Le immagini digitali
Le norme della legge sul diritto d'autore sull'opera fotografica tutelano in egual misura anche le immagini digitali. Qualsiasi riproduzione non autorizzata dall'autore è illecita.
Ma le riproduzioni illecite di immagini digitali prosperano, perciò sono nati alcuni sistemi di protezione digitale: il più diffuso è la chiave di marcatura elettronica, che include nell'immagine un codice di identificazione; un altro sistema introduce invece una filigrana, o un marchio, che blocca il primo utilizzo dell'immagine in mancanza di una password. Una volta "sprotetta", l'immagine può però essere poi duplicata infinitamente.
Il watermark è un marchio inserito nell'immagine che identifica l'autore della stessa. Il sistema, pur non impedendo la copia fisica dell'immagine, fornisce i dati del titolare del diritto d'autore che può così essere contattato per il consenso alla riproduzione, oltre a fornire la prova della paternità dell'immagine.
Non esistono però, allo stato attuale, sistemi di protezione sicuri.

Il software
Le nuove creazioni intellettuali che accompagnano e promuovono lo sviluppo della società dell'informazione rendono necessario un continuo ammodernamento della normativa che regola il diritto d'autore. Soprattutto la nascita dell'informatica con le sue successive e conseguenti applicazioni anche ai sistemi di comunicazione polarizza l'attenzione dei massimi giuristi internazionali: la dottrina ha dovuto capire l'evoluzione scientifica e in contemporanea ha sviluppato ampi trattati sulla materia con l'obiettivo di superare le difficoltà di inquadramento e regolamentazione, in presenza di aspetti tecnici lontani dalla tradizionale formazione culturale del giurista.
Tutto questo sta avvenendo dopo anni di applicazione di consolidati principi che erano riusciti a dare confacente disciplina a quelle tecnologie inventate dalla old economy che avevano promosso lo sviluppo industriale di settore a partire dall'invenzione delle trasmissioni radiofoniche sino alla grande rivoluzione informatica.
Il software in quanto privo, dal punto di vista fisico, di corporalità è da inquadrare nella categoria dei beni immateriali ed è perciò tutelabile come oggetto di diritto di autore o di brevetto.
Sono protetti e quindi oggetto di diritto d'autore tutti i software che abbiano un carattere creativo inteso come carattere di originalità rispetto ad altri software preesistenti, in qualsiasi modo e forma espressi.
Le banche di dati
Le banche di dati sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore sia come opere dell'ingegno di carattere creativo frutto del lavoro intellettuale dell'uomo, sia come bene (privo del carattere della creatività) prodotto grazie ai rilevanti investimenti in termini finanziari, di tempo o di lavoro.
L'autore di una banca di dati, che ha scelto e organizzato creativamente il materiale all'interno della raccolta, è titolare delle facoltà esclusive di natura patrimoniale e morale riconosciute a tutti gli autori di opere dell'ingegno.
In particolare l'autore può effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale con qualunque mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione - se il contenuto della raccolta è di pubblico dominio -, le modifiche, gli adattamenti e le diverse disposizioni del materiale che incidono sulla scelta e sulla disposizione del materiale - in questo modo si ha la creazione di una nuova opera/banca di dati;
c) la distribuzione, cioè la messa in commercio o a disposizione del pubblico dell'originale o di copie della banca di dati. Secondo il principio dell'esaurimento del diritto (espressamente richiamato nel testo), la prima vendita legittima di una copia sul territorio della Comunità Europea esaurisce sul medesimo territorio il diritto di autorizzare le successive vendite;
d) la presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) l'utilizzazione economica dei risultati delle operazioni di cui alla lett. b).